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L'abbandono del ponteggio del cantiere determina un'occupazione di suolo pubblico abusiva non addebitabile al condominio



pubblicato il 28/08/2018

a vicenda. Il condominio beta aveva stipulato con la società alfa un contratto di appalto avente ad oggetto opere di risanamento dei prospetti esterni e corpi aggettanti di risanamenti, impermeabilizzazioni, pavimentazione, terrazzi lustri solari e varie, verso un corrispettivo di circa 330 mila euro. I lavori in esame (montaggio e smontaggio) erano stati dall'appaltatrice affidati ad altra società gamma. La causa dell'inadempimento della società alfa il contratto di appalto si era risolto nel febbraio 2018, ma l'Impresa gamma non aveva provveduto allo smontaggio dei ponteggi, nonostante le reiterate richieste della committenza, in tal modo cagionandole ingenti danni, conseguenti alla prosecuzione dell'occupazione di suolo pubblico. La ditta appaltatrice aveva quindi incaricato altra impresa di procedere alle operazioni di smontaggio ma le operazioni erano state interrotte per volontà della società gamma proprietaria dei ponteggi che si era dichiarata disponibile a far rimuovere la struttura solo previo pagamento di una ingente somma. Per i motivi esposti, il condominio mediante ricorso d'urgenza (ex. art. 700 c.p.c.) ha chiesto di essere autorizzato a rimuovere i ponteggi e di ordinare alla ditta proprietaria degli stessi di non frapporre ulteriori ostacoli all'operazione. Costituendosi in giudizio, la società appaltatrice alfa dal canto suo si era costituita in giudizio condividendo le richieste del condominio e sostenendo di aver diffidato più volte l'impresa gamma (proprietaria delle strutture) a provvedere alla rimozione, purtroppo senza esito. Fonte https://www.condominioweb.com/legittimo-il-ricorso-durgenza-se-dopo-la-risoluzione-del-contratto.15069#ixzz5PSv1YmaT www.condominioweb.com


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