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09/12/2020

Mercoledi 9 Dicembre, Simone Bernabucci ospite di Radio Roma Capitale







11/11/2020

DECRETO RILANCIO: SUPERBONUS 110%


DECRETO RILANCIO: SUPERBONUS 110%




31/08/2018

Cani abbandonati sul balcone. Scattano le multe per i padroni


Giro di vite per chi abbandona o lascia per troppo tempo il proprio cane chiuso sul balcone. Il nuovo regolamento comunale della città di Verona per la Tutela degli animali che entrerà in vigore in autunno prevede sanzioni per tutti i proprietari di cani che, anche occasionalmente, chiudono l'animale su balconi anche di dimensioni ridottissimi, per lunghi periodi o addirittura per giornate intere.

=> «Canile condominiale» e regolamento di condomino intoccabile.

A seguito di numerose segnalazioni il consigliere Laura Bocchi, delegata alla Tutela degli animali, ha deciso di porre rimedio a questi tristi episodi in cui gli animali sono vittime di maltrattamento, tra cui l'abbandono dei cani sui balconi di casa, soprattutto durante l'estate.

Ma come funzionerà il nuovo regolamento? Dopo aver ricevuto la segnalazione sarà il Comune a far scattar subito la procedura di controllo, con la Polizia municipale che eseguirà le opportune verifiche e avvierà l'istruttoria di monitoraggio da parte delle guardie zoofile.

Ovviamente, precisa il consigliere. "il padrone che lascia per un paio di ore il cane sul balcone, con acqua e cibo, non è soggetto a nessuna multa, cosa che invece avviene nel caso in cui il cane venga lasciato in gabbia per lunghe ore o per giornate intere, sotto il sole cocente di estati come questa.

Nelle prossime settimane saranno esaminate la 'sanzioni', per poi inviare il nuovo Regolamento all'esame della Commissione e quindi in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva".



Fonte https://www.condominioweb.com/cani-abbandonati-sul-balcone.15081#ixzz5PjwREBYG
www.condominioweb.com


31/08/2018

Verbalizzazione del voto in assemblea, le cose da sapere Fonte Condominioweb.com


In che modo si deve verbalizzare il voto espresso nel corso di un'assemblea condominiale?

Prima di entrare nel merito della questione ricordiamo alcuni elementi fondamentali. Il voto in assemblea condominiale è:

personale;
insopprimibile;
esprimibile anche per delega;
libero;
palese.
Detta diversamente: Tizio può votare personalmente o per mezzo di Caio ed il suo voto non gli può essere negato e deve essere chiaramente espresso.

Viene considerato legittimo il voto per delega vincolata, ossia con indicazione preventiva e vincolante al delegato sull'intenzione di voto.

La necessità che il voto sia palese discende dal fatto che i condòmini debbano potere verificare chi ha voltato in assemblea ed in che modo, ad esempio per valutare la presenza di conflitti d'interesse.

Ma non solo: il voto segreto eliminerebbe alla radice la possibilità di verificare il raggiungimento dei quorum deliberativi, posto che la segretezza non consentirebbe di associare ad un voto i millesimi di riferimento.

=> Assemblea, voto sempre secondo i millesimi di proprietà

Quali sono le conseguenze di un'errata verbalizzazione?

Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, correva l'anno 2005, sentenziò una catalogazione tra nullità ed annullabilità dei vizi delle delibere condominiali.

Com'è noto tra le funzioni delle Sezioni Unite v'è quello di risolvere i contrasti interpretativi delle norme.

Uno dei contrasti rimessi alla loro attenzione fu proprio quelle delle conseguenze degli errori di verbalizzazione. In tal caso le delibere sono annullabili o nulle?

Per le Sezioni Unite, sulla materia non sussisteva alcun contrasto, anzi, in più occasioni era stata affermata «l'annullabilità ex articolo 1137 c.c. della delibera il cui verbale contiene delle omissioni, precisando che la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, etc.), la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità della legge».

In questo contesto, disse la Corte, non vi sono dubbi sull'annullabilità «delle deliberazioni assembleari nel caso in cui non siano individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali» (Cass. SS.UU. 8 marzo 2005 n. 4806).

Come verbalizzare per non incappare in contestazioni?

Il dictum delle Sezioni Unite potrebbe lasciare intendere che per ogni deliberazione è necessario scrivere il nome di ogni condòmino, i millesimi di riferimento e il voto, tirando le somme alla fine.

Chi fa così, sicuramente non sbaglia e quel verbale è formalmente ineccepibile. Ma non è l'unica ipotesi.

=> Valore legale contenuto verbale assemblea condominiale

Come ha fatto notare, in più occasioni, la stessa Corte di Cassazione «non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.(sent. 10 agosto 2009 n. 18192)» (Cass. 19 novembre 2009 n. 24456).

Come dire: se in assemblea sono presenti dieci condòmini e solamente uno o due sono contrari ad una decisione, allora per verbalizzare correttamente sarà sufficiente indicare il nome dei contrari, con una formula del genere «l'assemblea approva con il solo voto contrario di …».

Si badi: ciò, però, a condizione che nel verbale, ad esempio all'inizio, siano presenti i nomi di tutti i condòmini presenti e i relativi millesimi di riferimento, si dà potere verificare immediatamente la sussistenza dei quorum deliberativi.

Se per i piccoli condominii la differenza è poca, per quelli di notevoli dimensioni, questa modalità di verbalizzazione semplifica sicuramente le operazioni.

Precisazione: se tutti i condòmini sono d'accordo, sarà sufficiente scrivere «l'assemblea all'unanimità delibera …». È sempre sbagliato, invece, verbalizzare «l'assemblea a maggioranza delibera …», se non è indicato chi compone questa maggioranza, ovvero chi di questa maggioranza non fa parte, perché il semplice richiamo alla maggioranza non è sufficiente a individuare chi ha votato come e quindi la verifica della ricorrenza dello specifico quorum deliberativo.

Ricordiamo che le deliberazioni annullabili sono contestabili dai condòmini presenti alla riunione, che siano stati dissenzienti ed astenuti, entro trenta giorni dalla loro adozione, mentre il medesimo termine, per gli assenti, decorre dalla data di comunicazione del verbale.



Fonte https://www.condominioweb.com/come-verbalizzare-per-non-incappare-in-contestazioni.15082#ixzz5PjvpdFt9
www.condominioweb.com


30/08/2018

Ecobonus e sismabonus. Alcune precisazioni sulla cessione del credito


ella circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche.

=> Cessione del credito corrispondente alla detrazione. Alcuni chiarimenti

Cessione dell'Ecobonus. La cessione dell'Ecobonus è stata ampiamente spiegata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2018. In particolare, il Fisco ha spiegato che la cessione può avvenire a favore di fornitori che hanno effettuato l'intervento, organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari ecc.

=> Ecobonus e cessione del credito.

Circolare 11/E/2018. Con tale provvedimento le Entrate hanno precisato che la cessione del credito deve restare limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria con la conseguenza che, in totale, non si possono superare due cessioni (cioè la cessione è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria).

Inoltre è stato anche evidenziato che la generalità dei contribuenti non può cedere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica a istituti di credito e/o a intermediari finanziari.

Cessione del Sismabonus. Il beneficiario della detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche può scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Il cessionario può a sua volta rivendere il credito. È ammessa una sola eventuale cessione del credito successiva a quella originaria.

=> Riqualificazione energetica del condominio e cessione del credito.

Circolare 17/E/2018. Tra le novità presenti nella circolare del 23 luglio si legge la possibilità di cedere il credito, nell'ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori e a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto.Su tale ultimo aspetto, dunque, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduta al subappaltatore, quando il prestatore di servizi si avvale di altro soggetto per l'esecuzione degli interventi e alle imprese che hanno sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori anche se i lavori dalle stesse eseguiti non danno diritto alla detrazione, nonché ad altri soggetti privati che hanno avuto un collegamento con l'intervento eseguito e, pertanto, con il rapporto che ha originato il diritto al bonus.

Inoltre la circolare spiega che i chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare numero 11/E dello scorso maggio relativamente all'ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Stessi limiti, dunque, per ecobonus e sismabonus.

Gli interventi antisismici. Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l'Ecobonus, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l'adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003).

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all'alienazione degli immobili.

=> I chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate. Ok alla cessione anche alle banche. La scheda di lettura

In conclusione, si evidenzia che la differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese.

Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata.

Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

Inoltre il credito di imposta può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l'intervento.

CIRCOLARE 17/E/2018

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari
/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+17+del+23+luglio+2018/Circolare+17E+del+23072018+.pdf

CIRCOLARE 11/E/2018

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari
/circolari+2018/maggio+2018/circolare+n+11+del+18+maggio+2018/Circolare+n.+11E+del+18052018.pdf



Fonte https://www.condominioweb.com/ecobonus-e-sismabonus.15076#ixzz5Pe5xjCOZ
www.condominioweb.com



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