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28/08/2018

Acqua contaminata. Profili sanzionatori e responsabilità del gestore del servizio idrico


Il gestore del servizio idrico integrato è titolare di una posizione di garanzia in quanto deve assicurare, in base all'articolo 4, comma 1, del Dlgs 31/2001, la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano.

Ne consegue che, a norma dell'articolo 5, comma 1, i valori di parametro fissati dalla legge per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione devono essere rispettati nel punto di consegna e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano" (Cass. Pen. 28 febbraio 2018, n. 9133).

Un caso recente => Legionella nei rubinetti. Profili di responsabilità in ambito condominiale

La vicenda. Le indagini nei confronti di Tizio e Caio venivano avviate a seguito del manifestarsi, nel giugno del 2009, di infezioni gastroenteriche acute che colpivano, molte persone che risiedevano o avevano soggiornato in un comune della provincia di Brescia.

Ad accusare i primi sintomi di gastroenterite erano stati ventuno ospiti e dieci addetti dell'Hotel Gamma cui erano seguiti gli immediati accertamenti epidemiologici da parte dei medici e dei tecnici della prevenzione del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. per accertare l'eventuale ricorrenza di una intossicazione alimentare.

Dagli esiti delle analisi sui campioni biologici prelevati vi erano indicatori di una contaminazione nell'acqua.

Secondo i giudici di primo grado la constatata presenza di microrganismi patogeni nelle acque distribuite dall'acquedotto che aveva determinato i descritti casi di infezione era da attribuirsi e da mettere in relazione sia a carenze nella manutenzione dell'acquedotto comunale che all'inosservanza di regole di buona tecnica nel processo di trattamento e potabilizzazione delle acque cui era deputata la società Beta.

Pertanto, con sentenza emessa in data 8 febbraio 2013, il Tribunale di Brescia dichiarava TIZIO, nella qualità di direttore generale e procuratore speciale della società BETA, e CAIO, nella qualità di dirigente e responsabile del settore - ciclo idrico integrato - della predetta società, responsabili del reato di epidemia colposa (di cui all'art. 438 c.p., comma 1 e art. 452 c.p., comma 1, n. 2).

Inoltre, il Tribunale condannava i predetti al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

In secondo grado, la Corte di appello di Brescia, confermava la pronuncia di secondo grado.

=> Acqua con concentrazioni di arsenico, risarcimento del danno e responsabilità in ambito condominiale.

Il ragionamento della Cassazione. Nella vicenda in esame era emerso checon delibera del 14 giugno 2006 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia aveva affidato, con decorrenza dal 01 gennaio 2007, alla predetta società la gestione del servizio idrico integrato.

Il comune e la società beta disciplinavano, con l'accordo tecnico del 01 gennaio 2007, la consegna dell'impianto di adduzione, trattamento e distribuzione dell'acqua che diventava operativa a partire dal giugno 2007.

Premesso quanto innanzi esposto, la corte di legittimità ha evidenziato che il gestore del servizio idrico integrato quale titolare di una posizione di garanziadeve assicurare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 31 del 2001, articolo 4, comma 1 la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano.

A tal fine le acque non devono contenere microrganismi e parassiti ne' altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono essere conformi ai requisiti minimi (parametri e valori di riferimento) di cui all'allegato 1 nonché conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ossia dei parametri fisici e microbiologici.

A norma dell'articolo 5, comma 1, i valori di parametro fissati dalla legge per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione devono essere rispettati nel punto di consegna e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano. Di particolare rilevanza sono i doveri che incombono al gestore nel caso di superamento dei c.d. valori - soglia nonché' in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana (Decreto Legislativo n. 31 del 2001, articolo 10, comma 3).

In tali casi, in primo luogo, sentite l'Azienda Sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, il gestore ha l'obbligo di adottare i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate (articolo 10, comma 2).

Ciò premesso, risulta evidente che Caio, nella qualità di dirigente e di responsabile del servizio idrico integrato della società beta, ha colposamente omesso di osservare le regole cautelari che gli erano imposte e che erano a presidio della salubrita' dell'acqua, come ben rappresentato nella sentenza impugnata. In particolare, Caio aveva il potere e il dovere di garantire l'esercizio dell'acquedotto secondo le regole della buona tecnica provvedendo ad una corretta manutenzione (anche in relazione alla pulizia dei c.d. filtri a sabbia) e di procedere alla tempestiva e preventiva individuazione delle situazioni di rischio desumibili dal ripetuto superamento del valore minimo consigliato di cloro residuo e dalla corrispondente presenza di microrganismi patogeni nonché di provvedere ad adottare le misure idonee ad eliminare tale rischio.

Premesso quanto innanzi esposto, secondo la Corte di Cassazione, alla stregua dei predetti principi, i fatti addebitati vanno sussunti nell'articolo 440 cod. pen. (e non dai reati contestati nel giudizio di merito).

Depongono in tal senso la qualità e quantità degli agenti patogeni veicolati nell'acqua, la cui concentrazione non era elevata, tanto che le analisi su alcuni campioni avevano avuto esito negativo.

Inoltre tali germi hanno avuto un ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva (gastroenterite) che, nelle concrete modalità di manifestazione, non è risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei tempi relativamente contenuti di guarigione delle persone offese.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità di Caio ma secondo un diverso capo di imputazione. Difatti, più che applicarsi le norme di una "epidemia" (contaminazione delle acque destinate all'alimentazione da cui derivi pericolo per la salute pubblica contemplata negli articoli 439 e 440 cod. pen. che sono le fattispecie dolose alle quali l'articolo 452 cod. pen. e 452 cod. pen. associa, estendendone per relationem l'area applicativa, le corrispondenti fattispecie colpose), invece, nella vicenda in esame, i giudici hanno precisato che, nel caso in esame, il rischio sanitario era complessivamente di entità minore e quindi oggetto di applicazione dell'articolo 440 cod. pen. (Adulterazione di sostanze alimentari).

Per tali motivi, riqualificato il reato contestato in quello di cui all'articolo 440 c.p. e articolo 452 c.p., comma 2, la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

=> L'amministratore è obbligato a sottoporre l'acqua a controlli periodici?

Aspetti condominiali. La sentenza in commento offre punti di riflessioni in merito al problema dei controlli dell'acqua potabile (in particolare di quanto accaduto per i casi di legionellosi a Bresso).

Dunque, esclusa la responsabilità dell'amministratore in quanto il professionista, custode dei beni comuni ed esecutore della volontà assembleare del condominio, non risulta soggetto personalmente e civilmente responsabile delle violazioni e quindi non è sanzionabile qualora abbia tempestivamente informato il condominio degli obblighi legislativi imposti dal d.lgs. n. 31/2001 e quando, in sede di assemblea, abbia richiesto l'adozione delle misure imposte.

Invece, nel caso cattivo stato delle condutture ovvero di presenza di perdite o di cattivi odori lamentati dai condomini, se l'amministratore omette di prendere opportuni provvedimenti (verifiche), sarà responsabile e soggetto di sanzioni (D.lgs. 31/2001).

Del resto come precisato nelle linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi del 7 maggio 2015 della Conferenza Stato Regioni, l'amministratore di condominio è tenuto ad informare e sensibilizzare i singoli condomini sull'opportunità di adottare le misure di controllo.

Pertanto l'amministratore (come i proprietari) hanno solo l'obbligo di verificare e controllare lo stato degli impianti idrici.

Tuttavia, nel caso in cui l'amministratore dovesse individuare delle anomalie, può intervenire nell'immediato per ripristinare la salubrità dell'acqua, anche senza il consenso dell'assemblea, dal momento che si tratta della salute dei condomini.


Fonte https://www.condominioweb.com/acqua-contaminata-profili-sanzionatori.15065#ixzz5PSuhFXdc
www.condominioweb.com






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