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29/08/2018

Ripartizione spese manutenzione antenna TV condominiale


ual è il criterio di ripartizione delle spese per interventi di manutenzione dell'antenna TV condominiale?

Ce lo domanda un nostro lettore che aggiunge: «L'amministratore ha fatto richiesta della quota, allegando alla comunicazione il preventivo dell'impresa ed il relativo piano di ripartizione.

Abbiamo notato che la spesa è stata ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.

Un mio vicino ha detto che gli porterà una sentenza dov'è scritto che la spesa va suddivisa in parti uguali. Chi ha ragione?»

=> Delibera d'installazione di un'antenna centralizzata, spesa obbligatoria per tutti?

Partiamo da una per noi - ormai sempre più doverosa - premessa. Le sentenze non sono articoli di legge. Brandire una sentenza è un fatto sempre più ricorrente, ma ahimè molto antipatico.

È vero, ci sono casi in cui portare come esempio una sentenza è utile, pensiamo a quelli in cui il pronunciamento è delle Sezioni Unite o rappresenta un orientamento unanime.

Ma una singola pronuncia, specie se di merito, non ha alcun valore indicativo, né vincolante. Insomma il condòmino potrà far valere le proprie ragioni appoggiandole ad una o più sentenze, ma l'amministratore non avrà obbligo di considerazione di quelle decisioni.

Soprattutto, mi par doveroso aggiungere, sarebbe bene portare l'informazione come elemento di valutazione, non a mo' di reprimenda sull'operato del mandatario.

Ma qui scivoliamo da un discorso giuridico ad uno d'educazione e quindi ci fermiamo.

Antenna TV condominiale

L'antenna TV è parte dell'impianto di ricezione del segnale radio-televisivo ed è condominiale a meno che il titolo (leggasi atti d'acquisto ovvero regolamento condominiale contrattuale) non dispongano altrimenti.

Condominiale ossia di tutti i condòmini, ma con il limite della proprietà in capo ai soli comproprietari che ne traggono utilità. Ciò in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1123, terzo comma, c.c. a mente del quale «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».

La norma fu dettata in materia di ripartizione delle spese, ma ha dato la stura alla individuazione per via giurisprudenziale di una particolare forma di condominio nel condominio, ovvero il condominio parziale.

=> Condominio parziale, il vademecum della Cassazione

I box, per fare un esempio, solitamente non sono collegati all'impianto, né v'è la predisposizione per il loro collegamento ad esso. Ciò fa sì che si possa affermare che il proprietario di un box auto non è condòmino in relazione all'impianto TV e non può essere chiamato a rispondere delle spese per la sua manutenzione.

Spese manutenzione antenna TV

Il codice civile è carente - per molti gravemente - di chiare indicazioni applicative dei criteri di ripartizione delle spese.

Tale carenza è noto genera contenzioso o quanto meno contrato. Il caso portatoci dal nostro lettore è paradigmatico.

La giurisprudenza, specie di merito, è zeppa di pronunce sull'argomento - sovente contraddittorie tra loro - e questo fa sì che chi è interessato a far prevalere una propria visione possa utilizzarle pro domo sua.

Prendiamo il caso dell'antenna condominiale: in una risalente sentenza della Cassazione del 1969 (2 agosto 1969, n. 2916, non è nota la motivazione per esteso) si è affermato che è legittima la ripartizione delle spese in parti uguali.

Eppure rispetto ad un caso specifico, ossia rispetto alle spese di rifacimento di un tetto, la Corte di Cassazione ha affermato che queste spese «sono sostenute dai condomini, ai sensi dell'art. 1117 e 1123 codice civile, in proporzione al valore del piano o della porzione di piani appartenente a ciascuno in via esclusiva, salvo diversa convenzione, senza che sia applicabile il principio dell'art. 1101 in materia di comunione (in base al quale le spese debbono gravare su tutti i partecipanti in egual misura, ove non risulti una diversa entità delle quote), trovando spiegazione la detta deroga nella funzione strumentale delle parti comuni dell'edificio in condominio rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini, delle quali esse sono a servizio, consentendone la esistenza e l'uso» (così Cass. 29 aprile 1993 n. 5064 in Codici dell'edilizia, locazioni condominio, 3, 93).

Come dire: nemmeno se non ci sono le tabelle si può applicare un criterio di ripartizione in parti uguali. Ed allora perché dovrebbe valere per l'antenna TV, come qualcuno sostiene.

Il criterio di ripartizione paritario in condominio non è previsto dalla legge.

Ciò non vuol dire che in alcun casi non possa essere più equo rispetto a quelli delineati dal codice, ma se non v'è accordo tra tutte le parti, allora non potrà essere utilizzato.

L'amministratore del nostro lettore, quindi, ha operato correttamente, secondo chi scrive.



Fonte https://www.condominioweb.com/ripartizione-spese-manutenzione-antenna.15071#ixzz5PYpwU1aR
www.condominioweb.com






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